Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SPISLL)::
 
IMPIANTI DOMESTICI
Installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione
L'impianto elettrico - L'impianto del gas e gli apparecchi che vi sono connessi - L’ascensore

PARTE PRIMA - GENERALITA’

1. La normativa e le certificazioni.
Gli impianti tecnici che utilizzano o trasformano energia necessaria agli usi domestici costituiscono una fonte di pericolo potenziale per una molteplicità di soggetti, dagli stessi utilizzatori a terzi (ospiti, collaboratori domestici, locatori, affittuari, imprese artigiane che eseguono lavori a domicilio , ecc.); in quest’ultimo caso, se recano danno, possono far nascere responsabilità civili e anche penali nei confronti del proprietario dell’immobile.
La legge n. 46 del 5 Marzo 1990 dispone che gli impianti tecnici nelle civili abitazioni, per gli impianti elettrici anche quelli utilizzati negli ambienti di lavoro, debbono essere realizzati a regola d’arte; gli impianti inoltre debbono essere istallati da ditte autorizzate, in possesso dei requisiti tecnico professionali e iscritte alla camera di commercio. Al completamento dei lavori l’installatore deve rilasciare un documento, chiamato Dichiarazione di Conformità, nel quale dichiara che l’impianto è stato realizzato secondo le norme di buona tecnica.
La dichiarazione deve essere compilata secondo il modello di legge e in essa deve essere indicata la norma adottata e gli allegati obbligatori da consegnare unitamente al documento (Schemi, relazione sui materiali impiegati, eventuale progetto).
Per gli impianti elettrici le disposizioni di legge valgono, oltre che per quelli istallati negli edifici di civile abitazione, anche per quelli istallati negli ambienti di lavoro
Gli obblighi di legge si riferiscono anche ai lavori di manutenzione straordinaria (esempio sostituzione interruttore di un impianto elettrico) e ai lavori di modifica degli impianti (aggiunta di linea per presa elettrica).
Eventuali danni a terzi causati da impianti tecnici chiamano il proprietario dell’ immobile a rispondere della loro regolarità e in questo caso diventa basilare poter dimostrare, con la dichiarazione di conformità, che l’impianto in questione è stato realizzato da impresa autorizzata.
A questo punto sarà l’impresa a rispondere della regolarità dell’istallazione.

2. Impianti preesistenti
Nel caso di impianti preesistenti al 1990 la legge richiede che essi siano adeguati alle norme tecniche dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché a quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia.
Per gli impianti già conformi precedentemente al 1990 il proprietario può certificare la rispondenza con atto notorio; se l’impianto deve essere ancora sistemato l’adeguamento dovrà essere realizzato da ditta abilitata e anche in questo caso dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità.

3. I doveri del Cittadino-Proprietario-Committente
Il proprietario che ha necessità di realizzare, o modificare o effettuare lavori di manutenzione straordinaria di impianti tecnici in edifici o immobili di uso civile deve affidare i lavori a imprese o a istallatori di cui abbia verificato i requisiti tecnico professionali attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura..
Una buona norma, non prevista dalla legge, consiglia di inserire nel contratto l’obbligo da parte dell’istallatore di rilasciare alla fine dei lavori un elenco di istruzioni, meglio se sotto forma di manuale, per l’uso e per la manutenzione ordinaria dell’impianto.
Alla fine dei lavori il proprietario deve acquisire la dichiarazione di conformità e gli allegati tecnici previsti per legge o per contratto.
Non si deve intervenire sull’impianto se non per le operazioni di uso e di manutenzione ordinaria indicate dall’istallatore.

4. Vigilanza sulla conformità degli impianti
A Roma e in tutti i comuni con oltre 10.000 abitanti la verifica della conformità degli impianti spetta agli Uffici Tecnici del Comune. I controlli debbono essere effettuati in misura del 10%. del numero di certificati di agibilità o abitabilità rilasciati.

5. Emergenze
Il cittadino che ritiene di individuare nel funzionamento di Un impianto tecnico un grave pericolo per se stesso e per la comunità deve segnalare il fatto alle Autorità o alle organizzazioni di Segnalazione Guasti degli Enti che gestiscono i servizi, e dei servizi di emergenza (VV.UU. – VV.FF. – Pronto intervento ACEA, ENEL, ITAGAS, ecc.)..

6. Contenziosi
Se il committente, nel corso dei lavori o successivamente durante il funzionamento, abbia seri dubbi sulla regolarità degli impianti realizzati dall’impresa può sospendere i lavori, impugnare il contratto e aprire un contenzioso.

7. Consulenti
La verifica di conformità degli impianti alle norme di buona tecnica può essere effettuata da professionisti abilitati o da Organismi Tecnici Autorizzati. I primi appaiono sugli elenchi degli Ordini professionali; i secondi sono certificati nella Comunità europea e appaiono sui decreti del Ministero per le Attività Produttive. In allegato sono gli elenchi degli organismi notificati, con ragione sociale nella Regione Lazio, che effettuano rispettivamente le verifiche degli impianti elettrici e la verifica degli ascensori.

8. Esposti
Il cittadino che, nel proprio ambito di vita o di lavoro, ritiene di essere danneggiato da impianti tecnici perchè il funzionamento di questi costituisce un pericolo potenziale per la propria salute o incolumità ha facoltà di inoltrare un esposto agli organi pubblici.
Nel corso di questo lavoro saranno individuate caso per caso e per ogni tipologia d’impianto gli organi pubblici competenti e i casi nei quali un soggetto possa ritenersi danneggiato dall’impianto di vicini per il suo funzionamento o collocazione.

Saranno esaminati inoltre i casi nei quali il cittadino si sente disturbato o danneggiato dal funzionamento di un impianto tecnico o dalla sua collocazione.

E’ bene comunque aver presente che l’intervento dell’Organo Pubblico non sempre è in grado di risolvere il problema segnalato. Gli strumenti dell’Organo pubblico sono generalmente provvedimenti restrittivi: sono efficaci in caso di pericoli gravi e imminenti, cioè quando occorrono provvedimenti di fermo o di sequestro dell’impianto per far cessare immediatamente il pericolo, ma poco o nulla possono fare in casi di disservizi dovuti a cattive manutenzioni o a guasti.


PARTE SECONDA - GLI IMPIANTI

1. L'impianto elettrico
L'impianto elettrico è realizzato tramite i fili conduttori che dal contatore e dall'interruttore principale raggiungono tutte le prese e gli interruttori per le luci, in questo caso sono esclusi dall'impianto gli apparecchi utilizzatori con spina, cioè connessi all'impianto in maniera non fissa.
La norma tecnica CEI 64-8 costituisce la regola dell’arte generalmente seguita dagli istallatori per realizzazione degli impianti elettrici all’interno degli edifici di civile abitazione. Gli impianti realizzati prima del 5/3/90 (impianti preesistenti alla data di emissione della Legge 46/90) sono considerati adeguati se assicurano le seguenti protezioni:
contro i contatti accidentali,
contro i corto circuiti e sovraccarichi
contro i guasti d’isolamento (dispersioni di corrente).
L’adeguatezza dell’impianto preesistente al 5 Marzo 1990 è certificabile con un semplice atto notorio del proprietario.
La protezione contro i contatti accidentali è costituita dagli involucri isolanti nei quali sono racchiuse le parti in tensione. Le altre due protezioni sono generalmente realizzate nell’ interruttore generale posizionato immediatamente dopo il contatore e dotato contemporaneamente di una protezione magnetotermica e di una protezione differenziale particolarmente sensibile (con soglia d’intervento non superiore a 30 milliampere, denominata "salvavita"). Negli impianti preesistenti al 5/3/90 la legge non obbliga la realizzazione di un impianto di terra.
Se manca la protezione contro i contatti accidentali ovvero se esistono parti in tensione scoperte l’impianto presenta una pericolosità immediata. Se mancano le altre due protezioni (o anche solo una di esse) l’impianto è potenzialmente pericoloso.
E’ buona norma che a valle dell’interruttore generale siano derivati altri due interruttori magnetotermici , per intercettazione e sezionamento rispettivamente del circuito prese e del circuito luce.
I fili conduttori che portano l'energia ai punti luce e alle prese sono generalmente tre; due sono i conduttori di fase e quindi in tensione; il terzo è il conduttore di terra che deve obbligatoriamente recare la colorazione giallo-verde. Un impianto elettrico sotto traccia si definisce “sfilabile” quando i fili conduttori necessari a realizzare i circuiti sono infilati entro guaine flessibili (corrugati) posizionate all’interno delle pareti o dei soffitti durante la realizzazione delle opere murarie.

Quando si ritiene che l’impianto elettrico presenti pericoli gravi e imminenti quali per esempio:

- Cavi in tensione scoperti
- Cassette di distribuzione aperte

- Ammassi di materiale combustibile in prossimità di circuiti elettrici

- Pali di illuminazione pericolanti

- Cavi di illuminazione penzolanti

è necessario rivolgersi tempestivamente ai servizi segnalazione guasti dell’ACEA

- Energia Elettrica: 800-130332
- Illuminazione Pubblica: 800-130335

che provvederanno a interrompere l’alimentazione dell’impianto interessato fino alla rimozione dello stato di pericolo.

Quando invece si ritiene che un impianto elettrico presenti un pericolo potenziale per una irregolarità alle norme quali per esempio:

- Sia installato in ambiente particolarmente umido senza essere idoneamente isolato

- Non sia dotato del cosiddetto salvavita

- Non sia dotato dell’impianto di terra

- Sviluppi calore in quantità allarmanti.

- Sia installato in condizioni di facile danneggiamento.


Se l’impianto è installato in un edificio di civile abitazione occorre rivolgersi prima all’amministratore o in sua assenza, o in ogni caso di permanenza del pericolo, ai Vigili Urbani del Municipio territorialmente competente.

Se l’impianto riguarda un ambiente di lavoro, o i locali comuni di un edificio con portiere ci si può rivolgere ai Servizi PRESAL delle ASL.

Per qualsiasi pericolo riguardante il proprio impianto domestico è consigliabile interrompere l’alimentazione con l’interruttore generale e rivolgersi a ditta qualificata.

2. L'impianto del Gas
L'impianto del gas è composto dalle tubazioni, che a valle del contatore collegano i singoli apparecchi, dagli apparecchi stessi e dalle predisposizioni per lo scarico dei fumi e per la ventilazione dei locali.

Le tubazioni sono realizzate con rame e/o ferro, possono essere a vista o sottotraccia e devono essere a tenuta, cioè NON DEVONO lasciare uscire il gas negli ambienti chiusi ed abitati.

Gli apparecchi utilizzatori (caldaie, scaldabagni, apparecchio di cottura, ecc.) devono rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalla Comunità Europea ed essere sotto controllo da parte di una ditta qualificata per la manutenzione.

Sulla tubazione del gas prima di ogni apparecchio DEVE esserci un RUBINETTO, in maniera tale da consentirne l'intercettazione in caso di pericolo o di manutenzione.

Il funzionamento di un apparecchio a gas all’interno di un appartamento pone due problemi relativi alla qualità dell’aria:

1. Ventilazione dell’ambiente per l’aria necessaria alla combustione del gas

2. Eliminazione di fumi di combustione

Le predisposizioni per la ventilazione dei locali in cui sono installati gli apparecchi deve garantire l'afflusso di aria fresca che la combustione del metano consuma. Una caldaia pensile di taglia media consuma circa 25 metri cubi di aria ogni ora di funzionamento.

Lo scarico dei fumi deve SEMPRE avvenire all'esterno dei locali in cui gli apparecchi sono installati, infatti la combustione del gas crea anidride carbonica, vapor di acqua e a volte OSSIDO di CARBONIO, che è mortale anche in concentrazioni minime.

I pericoli più frequenti degli impianti a gas sono generati dalle dispersioni e dal cattivo stato delle tubature. In questi casi occorre rivolgersi al pronto intervento

ITALGAS Guasti e Dispersioni Numero Verde 800-900999

3. Gli apparecchi di cottura
L’apparecchio di cottura (cucina) è presente in tutte le case, anche dove sia il riscaldamento che la produzione di acqua calda è garantita con altri sistemi e non con l’utilizzo del gas.

In ogni locale in cui è presente l'apparecchio di cottura DEVE esserci la CAPPA che convoglia i fumi a tetto, oppure un elettroventilatore che, azionato quando la cucina è accesa, estragga direttamente all'esterno.

Anche l’apparecchio di cottura necessita di aria per garantire la combustione, aria prelevata dall’ambiente in cui è installata, per cui occorre garantire l’afflusso di nuova aria tramite aperture PERMANENTI su pareti esterne o su serramenti.

Le PRESE D’ARIA si devono dimensionare secondo particolari criteri in funzione del tipo di cucina:
- per le cucine SENZA DISPOSITIVI di SICUREZZA sul piano di cottura, occorre garantire almeno 200 cmq di apertura (10 x 20 cm);
- per le cucine CON i dispositivi di sicurezza sul piano cottura sono sufficienti 100 cmq.

In entrambi i casi occorre tenere in debita considerazione eventuali altri apparecchi presenti nello stesso locale (caldaie e/o scaldabagni), in questo caso e per apparecchi di tipo aperto (tipo "B"), la potenza termica della cucina va sommata a quella dell’apparecchio aggiuntivo per determinare la giusta superficie.

4. Le caldaie
Le CALDAIE AUTONOME, quando sono in grado di garantire l’eliminazione dei fumi attraverso idonei provvedimenti, sono il mezzo più comodo per soddisfare le esigenze di riscaldamento in un appartamento, grazie alla possibilità di personalizzare sia gli orari di accensione che le temperature dei locali serviti.

La potenza delle CALDAIE AUTONOME è sempre inferiore ai 35 KW ed in genere provvedono alle necessità di PRODUZIONE dell’ACQUA CALDA SANITARIA.

L’installazione può avvenire direttamente all’interno dei locali abitati, ma occorre prestare attenzione al tipo di caldaia per garantire la VENTILAZIONE dei LOCALI.

A seconda del tipo di caldaia e di scarico dei fumi la legge prevede un certo numero di possibili soluzioni nel caso di ristrutturazioni o di nuovi impianti. In particolare si fa una distinzione tra le caldaie a camera di combustione aperta o chiusa (stagna).

Un’altra distinzione viene fatta tra gli impianti a tiraggio naturale (in cui i fumi salgono nel camino perché sono più leggeri dell’aria) e gli impianti a tiraggio forzato in cui i fumi sono espulsi da una ventola che si trova nella caldaia.

In base a queste considerazione si classificano i seguenti tipi di caldaia:

Tipo A
Caldaie a camera di combustione aperta, tiraggio naturale, senza canna fumaria


Tipo B
Caldaie a camera di combustione aperta, tiraggio naturale, con scarico in canna fumaria


Tipo C
Caldaie a camera di combustione chiusa, tiraggio forzato; prelevano l’aria necessaria alla combustione attraverso gli stessi condotti che scaricano i fumi all’esterno.


- L’istallazione delle caldaie di tipo A non è più consentito. In caso di ristrutturazione dei locali la caldaia di tipo A deve essere sostituita con una appartenente agli due tipi.

- Per il tipo "B" occorre SEMPRE una apertura di ventilazione da calcolare in proporzione alla potenza della caldaia, in particolare almeno 6 cmq/KW di potenza;

- Il tipo "C" può essere installato senza problemi in tutti i tipi di locali in quanto preleva l’aria necessaria alla combustione attraverso gli stessi condotti che scaricano i fumi all’esterno.

Nuove installazioni
Tutte le nuove installazioni devono rispettare quanto previsto dalla L.46/90 e relativa normativa tecnica, che per le caldaie autonome è la UNI 7129/92, nonché quanto espresso nel DPR 412/93 per quanto riguarda gli scarichi dei fumi.

Manutenzione periodica
Per tutte le caldaie è obbligatorio effettuare almeno UNA MANUTENZIONE all'anno e, ogni due anni, una ANALISI DI COMBUSTIONE, con misura del rendimento, in tutti i casi ad ogni caldaia si deve accompagnare il LIBRETTO di IMPIANTO su cui devono essere annotate tutte le manutenzioni ed i risultati delle analisi.

Tutti gli apparecchi a gas necessitano di manutenzioni periodiche, infatti occorre assicurare il perfetto funzionamento delle SICUREZZE e il MASSIMO RENDIMENTO del bruciatore.

Nella nostra città il Comune di Roma ha realizzato una convenzione con l’ACEA per la verifica

5. Le prese d’aria
Le prese d’aria sono indispensabili per tutti gli apparecchi a gas di tipo "tradizionale", cioè CALDAIE tipo "B" , SCALDABAGNI, APPARECCHI di COTTURA, e gli altri di tipo aperto.

Il calcolo della presa d’aria deve essere effettuato con cura, partendo dai seguenti criteri:

1. occorre garantire almeno 6 cmq/KW di potenza termica per ogni apparecchio a gas;

2. per le cucine SENZA i dispositivi di sicurezza sul piano cottura, occorre un MINIMO di 200 cmq (10 x 20);

3. per le cucine CON i dispositivi di sicurezza sul piano cottura, è sufficiente una apertura di 100 cmq (10 x 10);

4. nel caso di contemporanea presenza di più apparecchi a gas si devono sommare le potenze termiche SENZA considerare i minimi delle cucine se non al termine del calcolo.

6. Gli scaldabagni
Gli scaldabagni a gas sono apparecchi in grado di scaldare istantaneamente l’acqua per usi sanitari, in quantitativi variabili dai 10 ai 16 litri al minuto, sono estremamente comodi ed efficienti, ma hanno caratteristiche simili alle caldaie e quindi devono avere una cura particolare per quanto riguarda i requisiti di installazione.

Gli scaldabagni a gas di tipo "B" POSSONO essere installati nel bagno solo se il volume di questo è pari ad almeno 20 m3 (4 x 2 x 2.70 mt ) con almeno 1,5 m3 per ogni Kw di potenza installata. Quando non sono rispettate entrambe queste condizioni possono essere istallati solo scaldabagni a gas di tipo "C" .

Occorre la presa d’aria dimensionata con gli stessi criteri delle caldaie (6 cmq/Kw) e lo scarico dei fumi deve seguire i criteri delle caldaie di tipo "B"

7. L'ascensore
La installazione e la verifica periodica degli ascensori è regolata dal Decreto del .Presidente della Repubblica n.1497 fino al 1999. Nel vecchio regolamento gli ascensori potevano essere messi in esercizio solo dopo un collaudo eseguito da un organo pubblico. Il vecchio regolamento inoltre stabiliva che gli impianti fossero sottoposti a controlli periodici semestrali dalla ditta che ne curava la manutenzione e a verifica periodica di funzionamento una volta all’anno. Anche la verifica periodica annuale poteva essere eseguita solo da organi pubblici.
Nel 1999 con il recepimento delle leggi della comunità europea è stato abolito il concetto di collaudo come intervento pubblico preventivo per il controllo della rispondenza del prodotto alle norme tecniche. Il Ministero competente ha solo la facoltà di controllare a campione o su segnalazione la regolarità degli impianti.

Attualmente le procedure d‘istallazione e la verifica periodica degli ascensori sono regolate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 30.04.1999.

Con il nuovo regolamento gli ascensori possono essere messi in esercizio dopo essere stati sottoposti alla procedura di valutazione della conformità alle norme. Gli ascensori muniti della marcatura CE e accompagnati dalla Dichiarazione di conformità CE possono essere messi in esercizio senza l’intervento di un Organo pubblico.

Il proprietario dell’impianto (o il suo legale rappresentante: nel caso più ricorrente l’amministratore di un condominio) ha l’obbligo
- di designare una ditta per la manutenzione periodica prevista dalla legge
- di designare l’Organismo di Certificazione Europeo per sottoporre l’ascensore a verifica periodica ogni due anni.
- di comunicare al comune entro dieci giorni la messa in servizio dell’ascensore.

Per impianti precedenti al 1999 la regolarità è attestata dal libretto o verbale di collaudo rilasciato dall’exENPI o dall’ISPESL, o (per un numero limitato d’impianti che alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non erano ancora stati collaudati) dall’autocertificazione dell’istallatore accompagnata da una perizia giurata di un ingegnere iscritto all’albo.

Durante il funzionamento di un impianto:
- deve essere sempre in vigore un contratto di manutenzione periodica con una ditta in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali.
- deve essere sempre in vigore un contratto per la verifica periodica con un Organismo Notificato
- la ditta alla quale è affidata la manutenzione periodica dell’impianto deve effettuare e registrare su appositi modelli le verifiche semestrali previste dalla normativa.

In una città ad alta densità di popolazione e quindi caratterizzata da edifici con numerosi piani il buon funzionamento di un ascensore assume un importanza sociale e un obbligo di civiltà verso le persone più deboli. Ciò nonostante fino a che il funzionamento non crea pericoli per l’incolumità dei cittadini gli Organi Pubblici non hanno potere d’intervenire.
Se un impianto non garantisce le prestazioni dovute e va spesso fuori servizio può dipendere dal fatto che deve essere sostituito o dal fatto che la ditta, alla quale è stata affidata la manutenzione periodica, non abbia i necessari requisiti tecnico professionali o infine, come può anche succedere che l’impianto sia soggetto a danneggiamenti dai propri stessi utenti.
Nei primi due casi i problemi sono di natura assolutamente privatistica, nel terzo caso possono eventualmente interessare l’ordine pubblico per i reati contro il patrimonio.
Se invece nell’impianto si è creato un pericolo perché la cabina parte con le porte di piano aperte o o perché l’impianto elettrico presenta dei guasti allora in questo caso l’organo pubblico deve intervenire adottando provvedimenti per far cessare il pericolo. E’ da notare in ogni caso che i provvedimenti degli Organi Pubblici sono generalmente del tipo restrittivo ovvero riguardano il fermo o il sequestro dell’impianto fino alla sua sistemazione E riguardano poi il dissequestro quando i pericoli sono eliminati.
Gli esposti più comuni sugli ascensori riguardano disservizi per frequenti fermate della cabina, anche fuori piano, o per situazioni pericolose nei meccanismi di controllo della chiusura delle porte di piano.

In conclusione: Gli Organi Pubblici si occupano della sicurezza degli abitanti e non hanno strumenti giuridici per intervenire sulle ditte di manutenzione o sulle assemblee di condominio per far sostituire o ristrutturare gli impianti.

Al contrario i pericoli più comuni per i quali può essere utile l’intervento degli Organi Pubblici sono:

- Porte del piano aperte in assenza di cabina.

- Partenza della cabina con le porte del piano aperte
- Partenze della cabina con le porte della cabina aperte
- Fermata della cabina fuori piano con persone intrappolate a bordo
- Guasti all’impianto elettrico che mettono in tensione parti metalliche accessibili come bottoniere di cabina o bottoniere di piano

In tutti questi casi è necessario allertare il portiere, l’amministratore e in ogni caso i Vigili Urbani o i Vigili del Fuoco

ALLEGATI
DPR 462/01
Aree di abilitazione al DPR 462/01:
1) Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
2) Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
3) Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;
4) Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

ELENCO ORGANISMI ABILITATI Operanti a Roma

INGEGNERIA PER L’INDUSTRIA SRL
Via Nomentana 106 - 00161 ROMA
Tel. 06/44238684 Fax 06/44238684
DATA DECRETO: 10/06/2002 (G.U. n. 144 del 21/06/2002)
AREE: 1,2,3.
DATA DECRETO: 27/09/2002 (G.U. n. 243 del 16/10/2002)
AREE: 4
RESPONSABILE TECNICO: Ermanno PANERO
SOSTITUTO RESPONSABILE TECNICO: Ettore BIANCONE

I.N.C.S.A.
Via M. Peroglio 16 - 00144 ROMA
Tel. 06/52279856 - Fax 06/52200316
DATA DECRETO: 31/072002 (G.U. n. 197 del 23/08/2002)
AREE: 1,2,3,4

E.L.T.I. SRL
Via A. Bargoni 8 - 00153 ROMA
Tel. 06/58333491 - Fax 06/58345440
DATA DECRETO: 02/08/2002 (G.U. n. 196 del 22/08/2002)
AREE: 1,2,3,4
RESPONSABILE TECNICO: Maurizio BARBATO
SOSTITUTO RESPONSABILE TECNICO: Ernesto RANUCCI

INGEGNERIA E SICUREZZA 2000 SRL
Via Laurentina 605 - 00143 ROMA
Tel. 06/5917517 - Fax 06/5915409
DATA DECRETO: 27/09/2002 (G.U. n. 243 del 16/10/2002)
AREE: 1,2.
DATA DECRETO: 18/02/2003 (G.U. n. 57 del 10/03/2003)
AREE: 3.
RESPONSABILE TECNICO: Alfonso GUERRIERO
SOSTITUTO RESPONSABILE TECNICO: Franco FORTUNATO

ITALSOCOTEC SPA
Via Vallombrosa 88 - 00135 ROMA
Tel. 06/3348491 - Fax 06/33484966
DATA DECRETO: 27/09/2002 (G.U. n. 243 del 16/10/2002)
AREE: 1,2,3,4.
RESPONSABILE TECNICO: Enrico MARCHIORI

ISPEL Sas
Viale Mazzini 119 - 00195 ROMA
Tel. 06/37511572 - Fax 06/3723033
DATA DECRETO: 25/11/2002 (G.U. n. 297 del 19/12/2002)
AREE: 1,2,4.
DATA DECRETO: 07/10/2003
AREE: 3
RESPONSABILE TECNICO: Mario CIANATTI
SOSTITUTO RESPONSABILE TECNICO: Guido NESI

OVERTEC
Via Federico Tozzi 13 - 00137 ROMA
Tel. 06/87201842 - Fax 06/87133648
DATA DECRETO: 25/11/2002 (G.U. n. 297 del 19/12/2002)
AREE: 1,2.
DATA DECRETO: 18/02/2003 (G.U. n. 72 del 27/03/2003)
AREE: 3.
RESPONSABILE TECNICO: Antonio SANTANGELO

VERIMPIANTI SAS
Via di Casal Bruciato 49 - 00159 ROMA
Tel. 06/4390527 - Fax 06/4390527
DATA DECRETO: 25/11/2002 (G.U. n. 297 del 19/12/2002)
AREE: 1,2,3.
RESPONSABILE TECNICO: Emidio SIGISMONDI
SOSTITUTO RESPONSABILE TECNICO: Corrado NOCCHI

CDS SERVICE SRL
Via Maurizio Moris 36 - 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)
Tel. 06/9968439 - Fax 06/9968325
DATA DECRETO: 23/12/2002 (G.U. n. 20 del 25/01/2003)
AREE: 1,2.
RESPONSABILE TECNICO: Rolando MORELLI
SOSTITUTO RESPONSABILE TECNICO: Mario CENCIARELLI

IQM – Innovazione, Qualità e Miglioramento SRL
Via Belisario 7 - 00187 ROMA
Tel. 06/42824903 - Fax 06/42881553
DATA DECRETO: 18/02/2003 (G.U. n. 72 del 27/03/2003)
AREE: 1,2,3,4.
RESPONSABILE TECNICO: Carlo BIANCHINI
SOSTITUTO RESPONSABILE TECNICO: Roberto RAVAIOLI

TERNA Spa – Gruppo Enel
Viale Regina Margherita 125 - 00198 ROMA
Tel. 06/85098440 Fax 06/85094887
DATA DECRETO: 16/04/2003 (G.U. n. 108 del 12/05/2003)
AREE: 3.
RESPONSABILE TECNICO: Sandro OTTAVIANI
SOSTITUTO RESPONSABILE TECNICO: Mauro CHICCA