| Medicina Legale - Certificazioni |
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Il certificato medico legale è l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinato a provare la verità.
Deve essere rilasciato su richiesta dell'interessato esclusivamente alla sua presenza, anche se si tratta di soggetto di minore età previa identificazione personale tramite documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità.
In caso di minore farà fede il documento di identità dei genitori o del legale rappresentante.
I certificati medici sono esclusi dalla normativa vigente in matreria di autocertificazione (D.P.R. 445/2000, art. 49, comma 1).
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CERTIFICATO DI IDONEITA' AL RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI |
A chi è rivolto
Viene concesso ESCLUSIVAMENTE ai disabili con gravi menomazioni funzionali degli arti inferiori tali da compromettere in maniera persistente e sensibile le capacità deambulatorie. Parimenti viene concesso a coloro i quali risultano affetti da patologie dell’apparato cardiovascolare e respiratorio la cui gravità possa inficiare l’efficienza della deambulazione (cardiopatie in classe funzionale NYHA IV, insufficienza respiratoria in trattamento ossigeno terapico a permanenza, dialisi trisettimanale).
Cosa presentare
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Documentazione sanitaria attestante la disabilità motoria o funzionale relativamente alla grave compromissione della deambulazione (verbale invalidità civile, verbale legge 104/92, certificazioni della branca di competenza della patologia invalidante). |
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Attestazione del pagamento della quota di € 14,46 per rilascio certificazione medico legale. |
Al momento del rilascio del certificato è necessaria la presenza dell’avente diritto per la verifica delle condizioni sopra richiamate.
Fase successiva
Una volta ottenuta l’idoneità l’interessato o un suo delegato può rivolgersi al Municipio di residenza o alla STA (Comune di Roma) presso gli Uffici di Via Ostiense, 131/L per il rilascio del contrassegno.
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AUTORIZZAZIONE AL PORTO DI FUCILE DA CACCIA E PORTO D'ARMI PER DIFESA PERSONALE |
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Il Riferimento normativo è rappresentato dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, che all'art. 3 prevede che l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'armi per difesa personale venga effettuato dalle UU.OO. Medicina legale o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto ad esibire al medico legale ASL un certificato anamnestico compilato dal medico di medicina generale secondo il modello indicato in allegato al decreto sopra indicato, con data non anteriore a tre mesi.
Il medico legale della ASL prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche per verificare l’esistenza dei presupposti psico fisici di legge.
L’eventuale giudizio di non idoneità deve essere comunicato a cura della ASL, entro cinque giorni, all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.
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| Requisiti psichici e fisici minimi |
Il Decreto del 28/04/98, stabilisce negli art. 1 e art. 2 i requisiti psico fisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia, al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, al porto d'armi per difesa personale. Tabella riassuntiva dei requisiti minimi |
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| Cosa presentare |
Al fine dell'accertamento dei requisiti sanitari per ottenere l'idoneità per l'autorizzazione al porto fucile e al porto d'arma, il richiedente dovrà presentare, al momento della visita, la seguente documentazione:
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documento d'identità in corso di validità;
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certificato anamnestico, come da modello ministeriale, rilasciato dal medico di famiglia, di data non anteriore a tre mesi;
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Istanza presentata al commissariato competente per territorio;
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ricevuta del versamento di € 14,46 effettuato presso gli sportelli CUP aziendali con causale: visita per rilascio certificato medico legale per porto d'armi
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marca da bollo da € 14,62
Si rammenta che gli accertamenti effettuati per scopo medico legale sono soggetti al pagamento a tariffa intera. |
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| Ricorso avverso giudizio negativo |
L'art. 4 prevede inoltre che "avverso il giudizio negativo, l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'unità sanitaria locale competente” composto da almeno tre medici, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed integrato di volta in volta da uno specialista nella patologia inerente al caso specifico. I medici devono essere pubblici dipendenti. L'esito del ricorso sarà comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.
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ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI INDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZA |
L’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli ed automezzi viene fissato dal Decreto Legislativo del 13 marzo 2006 n. 150, che ha modificato l'art. 172 del Codice della Strada, recependo la Direttiva 2003/20/CE.
La cintura di sicurezza, dispositivo concepito per ridurre il rischio di lesioni da traffico, fa parte di un sistema integrato che comprende anche il sedile ergonomico ed il poggiatesta. Nel caso di incidente stradale, in particolare nel traffico cittadino, il mancato uso delle cinture di sicurezza può provocare gravi lesioni del cranio e del massiccio facciale, dell’apparato costale e vertebrale, traumi fratturativi plurimi, derivati dall’improvvisa proiezione del corpo in avanti e l’impatto contro le strutture rigide dell’abitacolo.
Le cinture di sicurezza devono essere allacciate sempre, correttamente, dal conducente e dai passeggeri. Si rammenta l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza anche sul sedile posteriore. La mancata osservanza di tale regolamento può costituire criterio di indennizzabilità parziale in ambito di Responsabilità Civile Automobilistica. |
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| Cosa presentare |
Al fine dell'accertamento dei requisiti sanitari che danno diritto all'esonero delle cinture di sicurezza il richiedente dovrà presentare, al momento della visita, la seguente documentazione:
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documento d'identità in corso di validità;
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patente di guida, ove in possesso;
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documentazione sanitaria specialistica relativa alle patologie che si ritiene possano costituire controindicazione all'uso della cintura di sicurezza;
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ricevuta del versamento effettuato presso qualsiasi CUP aziendale di € 14,46 specificando la causale “Rilascio certificazione medico-legale”.
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CERTIFICATO PER ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE |
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LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ALL’ADOZIONE E’ SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL DECRETO DEL TRIBUNALE., INDISPENSABILE PER OTTENERE IL CODICE DI ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA.
Il medico ha facoltà/obbligo di richiedere tutte le indagini specialistiche necessarie ad accertare l’idoneità dei coniugi all’adozione. In linea di massima gli accertamento richiesti (salvo eccezioni) sono:
- Certificato anamnestico del medico curante.
- Autodichiarazione dello stato di salute
- Esami ematochimici di routine. Markers epatite B-C. Test HIV solo per adozione internazionale . TB Quantiferon o in alternativa RX torace.
- Visita cardiologica con ECG.
- Esame urine completo.
- Visita Neurologica.
- Visita psichiatrica con test di livello.
- Visite specialistiche richieste dal Paese di adozione secondo i protocolli internazionali.
N.B. GLI ACCERTAMENTI DI CUI SOPRA, PER OTTENERE L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA DOVRANNO ESSERE PRESCRITTI DAL MEDICO DELLA UOS MEDICINA LEGALE.
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CERTIFICATO PER IDONEITA' LAVORATIVA SPECIFICA |
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PER IL RILASCIO DI TALE CERTIFICATO RECARSI PRESSO LA UOS MEDICINA LEGALE DEL DISTRETTO DI APPARTENENZA DOVE VERRANNO FORNTIE DIRETTAMENTE ISTRUZIONI IN RELAZIONE AL TIPO DI LAVORO PER IL QUALE IL CERTIFICATO E’ RICHIESTO.
In ogni caso andrà prodotta ricevuta del versamento di € 14,46 effettuato presso gli sportelli CUP aziendali con causale: “visita per rilascio certificato medico legale per certificato di idoneità al lavoro”
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RILASCIO/RINNOVO PATENTI DI GUIDA |
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Riferimento normativo: legge 29 luglio 2010 n. 120.
Primo rilascio della patente di guida A-B
- Certificato anamnestico del medico curante certificato anamnestico, come da modello ministeriale, rilasciato dal medico di famiglia, di data non anteriore a tre mesi;.
- Apposita certificazione da cui risulti l’ assenza di abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti. Visita oculistica (visus naturale e corretto, campo visivo, senso cromatico).
- ricevuta del versamento di € 14,46 effettuato presso gli sportelli CUP aziendali con causale: “visita per rilascio certificato medico legale per conseguimento patente auto”
- marca da bollo da € 14,62
- 1 foto di 4 uguali
- Documento di identità valido
Per coloro che sono affetti da diabete mellito (insulino dipendente o non insulino dipendente) controllo diabetologico o internistico con indicazione della durata della validità del rilascio.
Rinnovo della patente di guida categoria A-B :
- certificato anamnestico, come da modello ministeriale, rilasciato dal medico di famiglia, di data non anteriore a tre mesi;
- Visita oculistica (visus naturale e corretto, campo visivo, senso cromatico).
- documento d'identità in corso di validità;
- ricevuta del versamento di € 14,46 effettuato presso gli sportelli CUP aziendali con causale: “visita per rilascio certificato medico legale per rinnovo patente guida”
- marca da bollo da € 14,62
- versamento di 9,00€ sul c/c n. 9001 intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- ULTERIORI ACCERTAMENTI CLINICI a discrezione del medico certificatore
- Patente di guida in corso di rinnovo
Si rammenta che , alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 , per coloro che hanno superato gli ottanta anni l’idoneità psicofisica per continuare a condurre ciclomotori e veicoli deve essere attestata dalla Commissione Medica Locale di cui al Comma 4 dell’articolo 119.
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PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA |
| Le certificazioni per la pratica sportiva non agonistica possono essere rilasciate dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico. |
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ESONERO ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA |
| L'esonero dall'attività sportiva scolastica è rilasciato esclusivamente sulla base di un certificato redatto dallo specialista con indicazione della durata dell'esonero, |
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