Medicina Legale
L'invalidità civile

Vengono definiti invalidi civili i soggetti affetti da minorazioni (congenite e/o acquisite), anche ad evoluzione progressiva, a carattere permanente, ivi compresi i portatori di alterazioni della sfera psichica  per oligofrenie di natura organica o dismetabolica, e di insufficienza mentale derivanti da difetti sensoriali,  che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ad 1/3. Parimenti, vengono considerati invalidi civili i minori di anni 18 cui, per le alterazioni sopra descritte,  siano riscontrate ”difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

Inoltre, ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, vengono considerati invalidi i soggetti che abbiano superato il 65.mo anno di età che vengono ritenuti nelle condizioni di difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età  e/o  con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o con impossibilità alla deambulazione autonoma.

La normativa attuale esclude dai benefici sopra menzionati gli invalidi di guerra, del lavoro e di servizio, nonché i ciechi parziali o assoluti ed i sordomuti, per i quali sono previste altre normative di tutela pensionistica.

La definizione medico-legale del concetto di minorazione, congenita e/o acquisita di cui sopra, può considerarsi coincidente con quello di invalidità, e quindi definita da diverse fasce e classi sulla base della diversa natura e gravità della menomazione.

Ne deriva che, perché una persona sia riconosciuta invalida civile, risulta fondamentale dimostrare la permanente riduzione della capacità di lavoro, intendendosi come tale il danno funzionale incidente sulla ”capacità lavorativa attitudinale”.

Al fine di un inquadramento e classificazione delle diverse fasce di invalidità, si possono distinguere le seguenti categorie:

invalido civile (di età compresa fra i 18 e 65 anni) con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE a 1/3 (intesa superiore al 33%). L’invalido ha diritto alle prestazioni protesiche necessarie in forma gratuita;
invalido civile (di età compresa fra i 16 e 65 anni) con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o SUPERIORE al 46%. L’invalido ha diritto all’iscrizione alle Liste Speciali del Collocamento al Lavoro;
invalido civile (di età compresa fra i 18 e 65 anni) con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (inteso come superiore al 67%) ed INFERIORE al 74%. L’invalido ha diritto all’esenzione ticket sulle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o SUPERIORE al 74%. L’invalido civile ha diritto ad una pensione definita ”assegno mensile di assistenza”, la cui erogazione è legata a limiti reddituali definiti annualmente;
invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%. L’invalido civile ha diritto alla cosiddetta ”pensione di inabilità”. La concessione di quest’ultima risulta anch’essa legata ai limiti reddituali sopra menzionati;
invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% e con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. L’invalido civile ha diritto alla cosiddetta ”indennità di accompagnamento”. Tale beneficio pensionistico viene erogato indipendentemente dal reddito;
invalido MINORE con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (di età fino a 18 anni). L’invalido ha diritto alla erogazione di un assegno definito ”indennità di frequenza” e legato alla frequenza di Istituti scolastici e/o strutture di riabilitazione;
minore con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (l’invalido acquisisce il diritto all’indennità di accompagnamento, peraltro non cumulabile con l’indennità di frequenza di cui al punto sopra);
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età in misura lieve / media / medio-grave / grave ai sensi del Decreto Legge n. 124/98 (diritto all’esenzione del ticket sulle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale qualora la percentuale di invalidità sia uguale o superiore al 67%);
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi: 100% a svolgere  i compiti e le funzioni proprie della sua età e con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di una accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge n. 509/88 (diritto all’indennità di accompagnamento). Quest’ultimo beneficio pensionistico non prevede limiti reddituali per l’erogazione. Tuttavia non viene corrisposto in caso del ricovero dell’invalido   beneficiario presso Case di Cura e/o Istituti con retta a carico di Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, A.S.L.);
cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi (tale minorazione deve ritenersi non migliorabile con lenti di correzione);
cieco assoluto (tale menomazione viene individuata ed accertata da un’apposita Commissione, previe indagini diagnostiche e strumentali mirate, e prevede l’erogazione di una indennità diversa da quella di accompagnamento);
sordomuto.

Le prestazioni economiche per gli invalidi civili sono erogate dall’I.N.P.S. con apposita certificazione e documentazione da inoltrare alle Sedi Zonali competenti per territorio di residenza dell’invalido beneficiario e sono subordinate ai limiti reddituali previsti annualmente dalla Legge Finanziaria dello Stato.