Vengono definiti invalidi civili i soggetti affetti da minorazioni (congenite e/o acquisite), anche ad evoluzione progressiva, a carattere permanente, ivi compresi i portatori di alterazioni della sfera psichica per oligofrenie di natura organica o dismetabolica, e di insufficienza mentale derivanti da difetti sensoriali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ad 1/3. Parimenti, vengono considerati invalidi civili i minori di anni 18 cui, per le alterazioni sopra descritte, siano riscontrate ”difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Inoltre, ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, vengono considerati invalidi i soggetti che abbiano superato il 65.mo anno di età che vengono ritenuti nelle condizioni di difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e/o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o con impossibilità alla deambulazione autonoma.
La normativa attuale esclude dai benefici sopra menzionati gli invalidi di guerra, del lavoro e di servizio, nonché i ciechi parziali o assoluti ed i sordomuti, per i quali sono previste altre normative di tutela pensionistica.
La definizione medico-legale del concetto di minorazione, congenita e/o acquisita di cui sopra, può considerarsi coincidente con quello di invalidità, e quindi definita da diverse fasce e classi sulla base della diversa natura e gravità della menomazione.
Ne deriva che, perché una persona sia riconosciuta invalida civile, risulta fondamentale dimostrare la permanente riduzione della capacità di lavoro, intendendosi come tale il danno funzionale incidente sulla ”capacità lavorativa attitudinale”.
Al fine di un inquadramento e classificazione delle diverse fasce di invalidità, si possono distinguere le seguenti categorie:
Le prestazioni economiche per gli invalidi civili sono erogate dall’I.N.P.S. con apposita certificazione e documentazione da inoltrare alle Sedi Zonali competenti per territorio di residenza dell’invalido beneficiario e sono subordinate ai limiti reddituali previsti annualmente dalla Legge Finanziaria dello Stato.
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